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Articolo 1810 del Codice Civile

L’ art. 1810 del Codice Civile è rubricato “Comodato senza determinazione di durata“.

Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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