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Articolo 1827 del Codice Civile

L’ art. 1827 del Codice Civile è rubricato “Effetti dell’inclusione nel conto“.

L’inclusione di un credito nel conto corrente non esclude l’esercizio delle azioni ed eccezioni relative all’atto da cui il credito deriva.

Se l’atto è dichiarato nullo, è annullato, rescisso o risoluto, la relativa partita si elimina dal conto.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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