Articolo 1828 del Codice Civile

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L' art. 1828 del Codice Civile è rubricato “Efficacia della garanzia dei crediti iscritti".

Se il credito incluso nel conto è assistito da una garanzia reale o personale, il correntista ha diritto di valersi della garanzia per il saldo esistente a suo favore alla chiusura del conto e fino alla concorrenza del credito garantito.

La stessa disposizione si applica se per il credito esiste un coobbligato solidale.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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