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Articolo 1878 del Codice Civile

L’ art. 1878 del Codice Civile è rubricato “Mancanza di pagamento delle rate scadute“.

In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il creditore della rendita, anche se è lo stesso stipulante, non può domandare la risoluzione del contratto, ma può far sequestrare e vendere i beni del suo debitore affinchè col ricavato della vendita si faccia l’impiego di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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