Articolo 1877 del Codice Civile

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L' art. 1877 del Codice Civile è rubricato “Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso".

Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso può chiedere la risoluzione del contratto, se il promittente non gli dà o diminuisce le garanzie pattuite.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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