Articolo 1878 del Codice Civile

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L' art. 1878 del Codice Civile è rubricato “Mancanza di pagamento delle rate scadute".

In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il creditore della rendita, anche se è lo stesso stipulante, non può domandare la risoluzione del contratto, ma può far sequestrare e vendere i beni del suo debitore affinchè col ricavato della vendita si faccia l'impiego di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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