Articolo 1904 del Codice Civile
L’ art. 1904 del Codice Civile è rubricato “Interesse all’assicurazione“.
Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’assicurato al risarcimento del danno.
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