Articolo 1905 del Codice Civile

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L' art. 1905 del Codice Civile è rubricato “Limiti del risarcimento".

L'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro.

L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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