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Articolo 1945 del Codice Civile

L’ art. 1945 del Codice Civile è rubricato “Eccezioni opponibili dal fideiussore“.

Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall’incapacità.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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