Articolo 1946 del Codice Civile

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L' art. 1946 del Codice Civile è rubricato “Fideiussione prestata da più persone".

Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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