Articolo 1945 del Codice Civile

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L' art. 1945 del Codice Civile è rubricato “Eccezioni opponibili dal fideiussore".

Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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