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16 Ottobre 2026
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Articolo 1948 del Codice Civile

L’ art. 1948 del Codice Civile è rubricato “Obbligazione del fideiussore del fideiussore“.

Il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perché incapaci.


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