Articolo 1949 del Codice Civile

0
L' art. 1949 del Codice Civile è rubricato “Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore".

Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

Segui AvvocatoDigitale.com sui canali social per rimanere aggiornato sulle ultime novità, basta un click: Seguici su YouTube

Posta un commento

0 Commenti

Posta un commento (0)