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Articolo 1962 del Codice Civile

L’ art. 1962 del Codice Civile è rubricato “Durata dell’anticresi“.

L’anticresi dura finchè il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l’immobile dato in anticresi sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata.

In ogni caso l’anticresi non può avere una durata superiore a dieci anni.

Se è stato stipulato un termine maggiore, questo si riduce al termine suddetto.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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