Articolo 1963 del Codice Civile

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L' art. 1963 del Codice Civile è rubricato “Divieto del patto commissorio".

È nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con cui si conviene che la proprietà dell'immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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