Articolo 1962 del Codice Civile

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L' art. 1962 del Codice Civile è rubricato “Durata dell'anticresi".

L'anticresi dura finchè il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l'immobile dato in anticresi sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata.

In ogni caso l'anticresi non può avere una durata superiore a dieci anni.

Se è stato stipulato un termine maggiore, questo si riduce al termine suddetto.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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