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16 Ottobre 2026
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Articolo 2041 del Codice Civile

L’ art. 2041 del Codice Civile è rubricato “Indebito ricevuto da un incapace“.

Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.

Qualora l’arrichimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.


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