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16 Ottobre 2026
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Articolo 2092 del Codice Civile

L’ art. 2092 del Codice Civile è rubricato “Sanzioni previste da leggi speciali“.

Le disposizioni dei tre articoli precedenti non si applicano nei casi in cui per le trasgressioni commesse dall’imprenditore le leggi speciali prevedono particolari sanzioni a di lui carico.


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