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16 Ottobre 2026
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Articolo 2095 del Codice Civile

L’ art. 2095 del Codice Civile è rubricato “Categorie dei prestatori di lavoro“.

I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti amministrativi o tecnici, impiegati e operai.

Le leggi speciali e le norme corporative, in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell’impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie.


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