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Articolo 2128 del Codice Civile

L’ art. 2128 del Codice Civile è rubricato “Lavoro a domicilio“.

Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di questa sezione, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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