Articolo 2128 del Codice Civile
L’ art. 2128 del Codice Civile è rubricato “Lavoro a domicilio“.
Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di questa sezione, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.
Articolo precedente
Articolo successivo
Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

