Articolo 2180 del Codice Civile
L’ art. 2180 del Codice Civile è rubricato “Scioglimento del contratto“.
Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento, ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto, quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.
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