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16 Ottobre 2026
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Articolo 2184 del Codice Civile

L’ art. 2184 del Codice Civile è rubricato “Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili“.

Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.


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