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16 Ottobre 2026
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Articolo 2194 del Codice Civile

L’ art. 2194 del Codice Civile è rubricato “Inosservanza dell’obbligo d’iscrizione“.

Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l’iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con l’ammenda da lire cento a lire cinquemila.


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