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16 Ottobre 2026
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Articolo 2205 del Codice Civile

L’ art. 2205 del Codice Civile è rubricato “Obblighi dell’institore“.

Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto, l’institore è tenuto, insieme con l’imprenditore, all’osservanza delle disposizioni riguardanti l’iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili.


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