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Articolo 2243 del Codice Civile

L’ art. 2243 del Codice Civile è rubricato “ Periodo di riposo “.

Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli usi, ha diritto, dopo un anno di ininterrotto servizio, ad un periodo di ferie retribuito, che non può essere inferiore a otto giorni.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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