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16 Ottobre 2026
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Articolo 2259 del Codice Civile

L’ art. 2259 del Codice Civile è rubricato “Revoca della facoltà di amministrare“.

La revoca dell’amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa.

L’amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato.

La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.


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