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Articolo 2288 del Codice Civile

L’ art. 2288 del Codice Civile è rubricato “Esclusione di diritto“.

È escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.

Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell’art. 2270.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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