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Articolo 2310 del Codice Civile

L’ art. 2310 del Codice Civile è rubricato “Rappresentanza della società in liquidazione“.

Dall’iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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