Articolo 2322 del Codice Civile
L’ art. 2322 del Codice Civile è rubricato “Trasferimento della quota“.
La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte.
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, la quota può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.
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