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16 Ottobre 2026
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Articolo 2336 del Codice Civile

L’ art. 2336 del Codice Civile è rubricato “Stipulazione e deposito dell’atto costitutivo“.

Eseguito quanto è prescritto nell’articolo precedente, gli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l’atto costitutivo, che deve essere depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese a norma dell’articolo 2330.


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