Novità

16 Ottobre 2026
Seguici
AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 2396 ter del Codice Civile

Articolo 2396 ter del Codice Civile

L’ art. 2396 ter del Codice Civile è rubricato “Denunzia all’organo di controllo” ed è stato introdotto con D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili all’organo di controllo, il quale deve tener conto della denunzia e riferirne all’assemblea.

Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’organo di controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all’assemblea; deve altresì convocare l’assemblea qualora ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. Lo statuto può prevedere per la denunzia percentuali minori di partecipazione.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

Condividi:

Leave a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Post correlati

AvvocatoDigitale.com
Panoramica privacy

Questo sito web utilizza i cookie per offrirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie vengono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni quali riconoscerti quando ritorni sul nostro sito e aiutare il nostro team a comprendere quali sezioni del sito trovi più interessanti e utili.