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16 Ottobre 2026
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Articolo 2405 del Codice Civile

L’ art. 2405 del Codice Civile è rubricato “Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d’amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall’ufficio.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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