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Articolo 2414 del Codice Civile

L’ art. 2414 del Codice Civile è rubricato “Contenuto delle obbligazioni“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

I titoli obbligazionari devono indicare:
1) la denominazione, l’oggetto e la sede della società, con l’indicazione dell’ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;
2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell’emissione;
3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro;
4) l’ammontare complessivo dell’emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l’eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della società;
5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti.
6) la data di rimborso del prestito e gli estremi dell’eventuale prospetto informativo.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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