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16 Ottobre 2026
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Articolo 2431 del Codice Civile

L’ art. 2431 del Codice Civile è rubricato “ Soprapprezzo delle azioni “.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le somme percepite dalla società per l’emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall’articolo 2430.



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