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16 Ottobre 2026
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Articolo 2453 del Codice Civile

L’ art. 2453 del Codice Civile è rubricato “Denominazione sociale“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

La denominazione della società è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di società in accomandita per azioni.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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