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Articolo 2457 del Codice Civile

L’ art. 2457 del Codice Civile è rubricato “Sostituzione degli amministratori“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’assemblea con la maggioranza indicata nell’articolo precedente provvede a sostituire l’amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica.

Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell’accettazione della nomina.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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