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Articolo 2474 del Codice Civile

L’ art. 2474 del Codice Civile è rubricato “Operazioni sulle proprie partecipazioni“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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