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Articolo 2496 del Codice Civile

L’ art. 2496 del Codice Civile è rubricato “Deposito dei libri sociali“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell’attivo o il deposito indicato nell’articolo 2494, i libri della società devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l’ufficio del registro delle imprese; chiunque può esaminarli, anticipando le spese.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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