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16 Ottobre 2026
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Articolo 2506.1 del Codice Civile

L’ art. 2506.1 del Codice Civile è rubricato “Scissione mediante scorporo”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Con la scissione mediante scorporo una società assegna l’intero suo patrimonio o parte di esso a una o più società preesistenti o di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote.

La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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