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Articolo 2518 del Codice Civile

L’ art. 2518 del Codice Civile è rubricato “ Responsabilità per le obbligazioni sociali “.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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