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Articolo 2537 del Codice Civile

L’ art. 2537 del Codice Civile è rubricato “ Creditore particolare del socio “.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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