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Articolo 2561 del Codice Civile

L’ art. 2561 del Codice Civile è rubricato “Usufrutto dell’azienda“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’usufruttuario dell’azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue.

Egli deve gestire l’azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte.

Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell’azienda, si applica l’art. 1015.

La differenza tra le consistenze d’inventario all’inizio e al termine dell’usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell’usufrutto.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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