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Articolo 2563 del Codice Civile

L’ art. 2563 del Codice Civile è rubricato “Ditta“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’imprenditore ha diritto all’uso esclusivo della ditta da lui prescelta.

La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore, salvo quanto è disposto dall’art. 2565.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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