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16 Ottobre 2026
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Articolo 2569 del Codice Civile

L’ art. 2569 del Codice Civile è rubricato “Diritto di esclusività“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell’art. 2571.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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