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17 Ottobre 2026
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Articolo 2582 del Codice Civile

L’ art. 2582 del Codice Civile è rubricato “Ritiro dell’opera dal commercio“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l’opera dal commercio, salvo l’obbligo d’indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l’opera medesima.

Questo diritto è personale e intrasmissibile.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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