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16 Ottobre 2026
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Articolo 2587 del Codice Civile

L’ art. 2588 del Codice Civile è rubricato “Brevetto dipendente da brevetto altrui“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella d’invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi, e non può essere attuato né utilizzato senza il consenso di essi.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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