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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 2630 del Codice Civile

Articolo 2630 del Codice Civile

L’ art. 2630 del Codice Civile è rubricato “ Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi “.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.



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