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Articolo 2663 del Codice Civile

L’ art. 2663 del Codice Civile è rubricato “Ufficio in cui deve farsi la trascrizione“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

La trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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