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Articolo 2681 del Codice Civile

L’ art. 2681 del Codice Civile è rubricato “Divieto di rimozione dei registri“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

I registri sopra indicati non possono essere rimossi dall’ufficio del conservatore, fuorché per ordine di una corte d’appello, qualora ne sia riconosciuta la necessità, e mediante le cautele determinate dalla stessa corte.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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