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Articolo 2685 del Codice Civile

L’ art. 2685 del Codice Civile è rubricato “Altri atti soggetti a trascrizione“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell’articolo 2646, la costituzione del fondo patrimoniale e gli altri atti menzionati nell’articolo 2647, l’accettazione dell’eredità e l’acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell’articolo 2684 o liberazione dai medesimi.

La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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